articolo di Walter Bressi
Che cos’è il MES? Secondo le semplificazioni della nostra stampa nazionale, il Meccanismo Europeo di Stabilità consisterebbe in una sorta di fondo patrimoniale, gestito da rappresentanti dei 17 governi dei paesi dell’Eurozona, Italia inclusa, destinato in sostanza ad aiutare i paesi che si trovano in forte difficoltà economica, andando di fatto a legalizzare quelle forme surrettizie di sostegno che la Ue ha negli ultimi tempi realizzato, soprattutto nei confronti dei paesi più deboli (Grecia e Portogallo in primis).
Che cos’è il MES? Secondo le semplificazioni della nostra stampa nazionale, il Meccanismo Europeo di Stabilità consisterebbe in una sorta di fondo patrimoniale, gestito da rappresentanti dei 17 governi dei paesi dell’Eurozona, Italia inclusa, destinato in sostanza ad aiutare i paesi che si trovano in forte difficoltà economica, andando di fatto a legalizzare quelle forme surrettizie di sostegno che la Ue ha negli ultimi tempi realizzato, soprattutto nei confronti dei paesi più deboli (Grecia e Portogallo in primis).
Leggendo più nello specifico gli
articoli del Trattato, però, ci accorgiamo che esso è un contenitore di orrori
giuridici e filosofici, rappresentando di fatto la più grande minaccia per la
democrazia degli Stati Europei e per le Sovranità Nazionali.
Iniziamo con ordine.
“Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di
amministrazione, nonché di un direttore generale e dell’altro personale
ritenuto necessario” (art. 4, comma
1). Qui si enunciano gli organi
costitutivi del MES. In particolare, il
consiglio dei governatori è costituito da 17 persone, nominate dai Governi, che
si occupano della gestione del fondo del MES.
È sicuramente l’organo centrale di riferimento, soprattutto perché
prende le decisioni in ordine allo stock di capitale autorizzato, fissato
dall’art. 8 in 700 miliardi di Euro, ripartiti nel seguente modo :
Molto bene. Ad una prima lettura ci accorgiamo che i
paesi maggiormente contributori sono la Germania (per il 27 % del capitale),
Francia ( 20 %), Italia (17 %), e Spagna
(11 %). Eppure qualcosa non torna. 125 MILIARDI DI EURO?!?! Un’enormità, se consideriamo che la spesa
pubblica complessiva è di circa 800 miliardi.
Questo significa che l’Italia sarà convenzionalmente obbligata ad
impegnare il 15,63 % della propria spesa pubblica a favore del MES. È una cifra 5 volte maggiore del gettito
complessivo dell’IMU e più di 30 volte superiore al gettito dell’IMU sulla
prima casa. Ma tutto ciò, in concreto,
cosa significa? Ce lo spiega lo stesso
Trattato all’art. 41, parlando delle modalità di versamento del capitale
iniziale, specificando che “il versamento
delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da
ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al
20% dell’importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del MES
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le
restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda,
terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata”. Bene, ora abbiamo capito : entro 15 giorni
dall’entrata in vigore del Trattato (con il deposito della ratifica previamente
autorizzata dal Parlamento), l’Italia dovrà versare nelle casse del MES un quinto dei 125 miliardi complessivi, ovvero
25 miliardi. Ecco, allora, a cosa sono
serviti il sangue, il sudore e i sacrifici di milioni di italiani, spagnoli,
francesi e portoghesi, ed ecco spiegato anche perché chi ha falsamente
rappresentato l’Italia nelle sedi europee apponendo la sua firma sopra questo suicidio
finanziario, oggi si guarda bene in campagna elettorale dal promettere
riduzioni della tanto contestata imposta, e benché mai restituzioni, che
esporrebbero l’Italia al rischio di insolvenza per la prima rata del MES. Ma cosa accade, appunto, nel caso in cui uno
Stato Sovrano non riesca ad adempiere ai propri obblighi convenzionalmente
assunti? Leggiamo insieme il 2° comma
dell’art. 25 del Trattato, il quale recita :
“Se un membro del MES
non procede al pagamento da esso dovuto nell’ambito di una richiesta di
capitale effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova
richiesta di capitale, incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al
fine di garantire che il MES riceva l’importo totale del capitale versato
necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti tesi a
garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei
confronti del MES entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è
autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull’importo
dovuto”.
Per la prima parte il testo
appare chiaro e inequivocabile. In caso
di insolvenza di uno dei nostri partner europei, a pagare saremo noi assieme a
tutti gli altri, per consentire al MES di svolgere il proprio compito. Questo cosa potrebbe significare? Un’altra IMU? Riduzione dei servizi pubblici
già a livelli da Terzo Mondo? Depenalizzazione del traffico di organi umani per
consentire agli Italiani di pagare le bollette?
La storia, mai mentitrice, ce lo dirà.
Piuttosto è più interessante la sorte dello Stato inadempiente. Nei suoi confronti, infatti, il consiglio dei
governatori può assumere “opportuni provvedimenti” tesi all’esazione del
credito pendente. “Opportuni
provvedimenti”? Che genere di
provvedimenti? Se già le Nazioni Unite
non conoscono strumenti adeguati per imporre agli Stati Sovrani l’esecutività
delle loro decisioni, da quale grazia divina deriva l’attribuzione al MES di
questi poteri, indefiniti e sconfinati, palesemente in contrasto con il
principio francorivoluzionario del nulla
poena sine lege? Ma soprattutto, che
cosa si può fare nei confronti di uno Stato che non ha i soldi per pagare? Forse pignorare i beni pubblici di grande
valore artistico ed economico che segnano il passaggio su questo mondo della
nostra civiltà o, peggio, stipendi, pensioni, tredicesime e cassa integrazioni?
A fronte di queste preoccupazioni
tutt’altro che infondate, cerchiamo di verificare ora quali sono gli strumenti
per impedire che il MES diventi legge a tutti gli effetti anche in Italia. Anzitutto, occorre precisare che in quanto
Trattato che impone oneri alle finanze (eufemismo di dubbio gusto, in questo
caso), è sottoposto alla necessaria autorizzazione preventiva delle Camere, il
che significa che la prossima maggioranza parlamentare si assumerà in toto le
responsabilità di tutti i disastri sociali, economici e politici che ne
seguiranno, prima di passare le carte a Napolitano, o chi per lui succederà al
soglio del Quirinale. Ebbene, di fronte
a una legge del genere l’utilizzo dell’istituto del referendum abrogativo è
categoricamente escluso. L’art. 75 della
nostra Costituzione, infatti, in maniera del tutto ingiustificata e opinabile,
esclude il ricorso al referendum per le leggi di autorizzazione alla ratifica
di trattati internazionali. Più
praticabile ci sembra invece la strada di un giudizio della Corte
Costituzionale, che mai come ora si metterebbe al servizio del Popolo di cui
teoricamente dovrebbe tutelare diritti e prerogative a fronte di atti
palesemente in contrasto con il più elementare principio democratico.
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